La revisione delle carte di lavoro del revisore uscente Riprendendo quanto detto nel precedente approfondimento, nel riesaminare le carte di lavoro del revisore uscente, il revisore entrante dovrà valutare: l’adeguatezza delle procedure svolte, nel rispetto dei principi di revisione; I rischi identificati, le procedure effettuate e le conclusioni raggiunte; Analisi del sistema di controllo interno […]
La revisione delle carte di lavoro del revisore uscente
Riprendendo quanto detto nel precedente approfondimento, nel riesaminare le carte di lavoro del revisore uscente, il revisore entrante dovrà valutare:
Terminato il riesame delle carte di lavoro del revisore uscente, il revisore entrante procederà a stilare un memorandum che inserirà nelle sue carte di lavoro del periodo amministrativo in corso nella sezione della pianificazione, dando evidenza alle conclusioni raggiunte con riferimento alla correttezza dei saldi di apertura e dei principi contabili adottati dalla società. Il memorandum verrà inserito nella sezione della pianificazione poiché il revisore entrante terrà in considerazione queste conclusioni nello sviluppo dell’attività di revisione del bilancio di chiusura.
Aspetti rilevanti emersi dall’attività svolta
Il revisore entrante dovrò tenere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti emersi dal riesame delle carte di lavoro del revisore uscente:
1 – Giudizio con modifica
Nel caso il revisore uscente avesse emesso un giudizio con modifica sul precedente bilancio, il revisore entrante riporterà gli elementi sottostanti tra i rischi identificati nel suo piano di revisione. Se gli elementi evidenziati nella relazione di revisione, risultano ancora applicabili nell’esercizio in chiusura e continuano ad avere effetti significativi, il revisore esprimerà un giudizio con modifica sul bilancio d’esercizio in corso.
2) – Errori e altre carenze riscontrate dal revisore precedente
Il revisore attuale valuterà se inserire i rischi identificati dal precedente revisore tra i rischi da gestire nel proprio piano di revisione. I rischi valutati tali dal precedente revisore, infatti, possono non essere più applicabili al bilancio dell’esercizio in corso. Per esempio, nel caso il revisore precedente avesse individuato un rischio in merito alla valutazione del fondo svalutazione crediti e avesse evidenziato una sottostima dello stesso inserendo la carenza nella scheda errori, ma senza che questa impattasse sul giudizio espresso sul bilancio, il revisore attuale inserirà nel suo piano di revisione il rischio soprastante (Crediti – Recuperabilità dei crediti –Valutazione – Rischio alto) definendo le procedure di revisione da adottare per rispondere allo stesso.
Il revisore attuale, procederà, inoltre, a rettificare il patrimonio netto di apertura riportando gli errori riscontrati dal revisore precedente e non corretti dalla società.
Gli errori, invece, identificati dal precedente revisore e corretti dalla società, saranno considerati come elemento di rischio da gestire nel piano di revisione.
II° caso – Primo anno di incarico in una società in cui l’esercizio precedente non è stata svolta la revisione contabile
Le procedure di seguito sintetizzate si andranno a porre in essere non solo qualora il bilancio del precedente periodo amministrativo non fosse stato sottoposto a revisione contabile, ma anche nei seguenti casi:
Il revisore entrante al fine di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, andrà ad utilizzare differenti modalità dipendentemente dalla voce interessata. Vediamone alcune:
Impatti sulla relazione di revisione
Nel caso in cui il revisore entrante non riesca ad ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, si avrà un impatto sulla relazione di revisione:
L’emissione di una relazione con giudizio con rilievi o impossibilità di esprimere un giudizio o giudizio negativo, comporterà l’immediata segnalazione alla direzione della società.
Riportiamo di seguito un esempio di come verrà modificata la relazione di revisione:
Paragrafo «Elementi alla base del giudizio con rilievi»
[Sono][Siamo] stat[o][i] nominat[o][i] revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non abbiamo assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al [gg][mm][aa-1]. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico e dei flussi di cassa, non siamo stati in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato d’esercizio esposto nel conto economico e ai flussi di cassa netti derivanti da attività operative riportati nel rendiconto finanziario.
Nel caso I), cioè nel caso in cui il bilancio del precedente periodo amministrativo sia stato oggetto di revisione da un diverso revisore, la relazione di revisione dovrà contenere un’informativa nel paragrafo «Altri aspetti»:
«Il bilancio d’esercizio della Società per l’esercizio chiuso al [data di riferimento del bilancio dell’esercizio precedente], è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data [xxx], ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio»