I primi incarichi di revisione Il revisore nominato, per ogni nuovo incarico, dovrà svolgere adeguate procedure di verifica sui saldi di apertura del bilancio, utilizzando il principio di revisione ISA Italia n. 510[1]. Tale principio stabilisce le modalità in cui procedere sia nel caso in cui il bilancio del precedente periodo amministrativo sia già stato […]
I primi incarichi di revisione
Il revisore nominato, per ogni nuovo incarico, dovrà svolgere adeguate procedure di verifica sui saldi di apertura del bilancio, utilizzando il principio di revisione ISA Italia n. 510[1]. Tale principio stabilisce le modalità in cui procedere sia nel caso in cui il bilancio del precedente periodo amministrativo sia già stato revisionato, sia nel caso in cui non sia stato oggetto di revisione.
Per “primo incarico di revisione contabile” si intende un incarico in cui:
Lo stesso principio ISA 510 definisce molto chiaramente cosa si intenda per saldo di apertura, afferma infatti che: “I saldi di apertura sono i saldi contabili esistenti all’inizio del periodo amministrativo. I saldi di apertura si basano su quelli di chiusura del periodo amministrativo precedente e riflettono gli effetti di operazioni ed eventi dei periodi amministrativi precedenti, nonché i principi contabili adottati nel periodo amministrativo precedente. I saldi di apertura comprendono, altresì, aspetti, esistenti all’inizio del periodo amministrativo in esame, che richiedono un’informativa in bilancio, quali le attività e le passività potenziali e gli impegni dell’impresa”.
Lo stesso principio sancisce inoltre la natura dell’obbligo di tale verifica, infatti nel primo anno di incarico il revisore non ha effettuato alcuna verifica o analisi che possa permettergli di ottenere la ragionevole sicurezza circa la veridicità e la correttezza in relazione al bilancio dell’esercizio precedente. Ciò potrebbe portare a problematiche qualora il bilancio fosse viziato da errori significativi, i quali si andrebbero a ripercuotere sul bilancio del periodo amministrativo corrente oggetto di verifica da parte del revisore.
Procedure di revisione
Il revisore, nello svolgimento della revisione di una nuova società è tenuto ad ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi riguardo ai saldi di apertura. Più precisamente dovrà verificare:
I° caso – Primo anno di incarico in una società in cui l’esercizio precedente è stata svolta la revisione contabile da un differente revisore
Prima di cominciare qualsiasi procedura di revisione, nel caso di un precedente revisore, il revisore attuale dovrà:
Infatti, nel caso in cui il bilancio del precedente periodo amministrativo fosse stato oggetto di verifica da un altro revisore, il revisore attuale può ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi apertura, anche dall’esame delle carte di lavoro del revisore precedente.
A livello operativo, l’attuale revisore dovrà:
La sola presa visione della relazione di revisione del revisore precedente non è sufficiente all’ottenimento di elementi probativi appropriati e sufficienti sui saldi apertura. Quindi, oltre alla lettura della relazione di revisione, il revisore attuale dovrà riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente, ma solo dopo aver valutato l’adeguatezza delle procedure svolte.
Comunicazione con il revisore uscente
Riguardo al processo di comunicazione tra il revisore entrante e il revisore uscente, si fa presente che è stato introdotto l’obbligo di cooperazione tra revisori che si succedono nell’incarico di revisione legale di una stessa società dal D.Lgs. 39/2010 art. 9 bis comma 5[2] tramite D.Lgs. 17 luglio 2016 (art.11) che recita quanto segue:
«Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un’altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente».
Le modalità operative da adottare sono state riepilogate nel documento di ricerca Assirevi n.212 di novembre 2017[3]. Il documento disciplina la cooperazione tra il revisore entrante e il revisore uscente nello scambio di informazioni garantendo il rispetto della normativa e dei principi di revisione richiamati.
Il processo di verifica dei saldi di apertura tramite la comunicazione tra revisore entrante e revisore uscente può riassumersi nei seguenti step:
L’accesso alle carte di lavoro sarà generalmente consentito solo successivamente all’archiviazione delle carte di lavoro che deve essere effettuata dal revisore uscente entro i 60 giorni dalla data di emissione della relazione di revisione, così come disposto dall’ISA Italia n. 230[4].
Remind → per poter fare affidamento sulle carte di lavoro del revisore precedente, il revisore attuale dovrà considerare la competenza professionale e l’indipendenza del revisore precedente, nonché valutare l’adeguatezza del lavoro svolto, in quanto potrebbe accadere che il revisore precedente non abbia applicato in maniera corretta i principi di revisione.
Nel procedere alla riesamina delle carte di lavoro del revisore precedente, l’attuale revisore, dovrà, inizialmente, acquisire una serie di informazioni preliminari, tra le quali:
Ottenute le informazioni preliminari, il revisore entrante procederà alla visione delle carte di lavoro del revisore uscente sul precedente periodo amministrativo. L’obiettivo sarà quello di verificare se i saldi di apertura siano esenti da errori significativi e se i principi contabili applicati siano corretti e conformi al quadro normativo di riferimento per evitare un’eventuale limitazione sul giudizio finale sui saldi di apertura.
Continua nel prossimo approfondimento…
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[1] PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 510
[2] DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39
[3] Documento di Ricerca n. 212 – Assirevi.