L’articolo 110 del D.L. 104/2020 o “Decreto Agosto” ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, apportando alcune interessanti modifiche rispetto alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo quali… Quali sono le principali novità? Il legislatore ha previsto una “nuova” rivalutazione dei beni di impresa da effettuare nel bilancio 2020[1] introducendo […]
L’articolo 110 del D.L. 104/2020 o “Decreto Agosto” ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, apportando alcune interessanti modifiche rispetto alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo quali…
Il legislatore ha previsto una “nuova” rivalutazione dei beni di impresa da effettuare nel bilancio 2020[1] introducendo le seguenti novità:
l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, con la nuova disposizione è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle “categorie omogenee”;
L’art 110 del Decreto Agosto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali che producono reddito d’impresa, questa facoltà è concessa in relazione ai beni materiali, con l’unica eccezione dei beni immobili la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa e i beni immateriali, oltre alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C costituenti immobilizzazioni.
Possono essere oggetto di rivalutazione tutti i beni a condizione che figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, e che vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per le Società con esercizio non coincidente con l’anno solare è stata chiarita l’operatività della rivalutazione, prevedendo che la stessa può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019 se approvato successivamente al 14/10/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) a condizione che i beni o partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
L’art 110 del D.L. richiama le disposizioni dell’art 11 della L. 342/2000 e del D.M. 162/2001 prevedendo tre modalità:
La prima modalità è quella più utilizzata nella prassi professionale e consiste nell’andare a rivalutare il costo storico ciò determina un allungamento del processo di ammortamento se viene mantenuto inalterato il coefficiente di ammortamento, oppure se si decide di lasciare inalterata la vita utile del bene è necessario provvedere a una modifica del coefficiente, in questo caso le quote di ammortamento stanziate risulteranno maggiori di quelle precedenti. Rimane l’obbligo di motivazione in Nota Integrativa. Questa modalità potrebbe incontrare il limite rappresentato dal valore di sostituzione del bene, cioè il costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia ovvero valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.
La seconda modalità consiste nel rivalutare sia il costo storico che il relativo fondo, questa modalità consente di mantenere inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento. Come nella precedente modalità rimane tuttavia il potenziale limite del valore di sostituzione.
La terza e ultima modalità di rivalutazione riguarda la riduzione del fondo ammortamento, attraverso l’intervento sul fondo ammortamento. Il periodo di ammortamento subisce un allungamento e utilizzando questa modalità non si conseguono i vantaggi fiscali collegati all’ammortamento o alle spese di manutenzione e riparazione in quanto non viene modificato il costo storico del bene. Si procede alla riduzione dei fondi per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione.
L’applicazione di ognuno dei metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione.
Indipendentemente dalla metodologia utilizzata la rivalutazione comporterà un “saldo attivo di rivalutazione” che verrà definito come differenza tra maggiore valore del bene e imposta sostitutiva dovuta. Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio: in base all’articolo 13 comma 3 della Legge 342/2000 (riferimento normativo richiamato dal D.L. Agosto nel definire le regole di funzionamento), concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui questa venga distribuita.
Un primo elemento che rende la norma particolarmente allettante è la possibilità di operare la rivalutazione anche su un singolo bene senza dover, quindi, necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria. Altri elementi di favore sono rappresentati all’imposta sostitutiva ridotta, dalla possibilità di dedurre immediatamente i maggiori ammortamenti e di rinviare gli effetti della rivalutazione agli esercizi successivi, e infine la possibilità di attribuire rilevanza ai soli fini civilistici.
La nuova rivalutazione si caratterizza per versatilità e convenienza: chiaro appare l’intento del legislatore di voler aiutare le società a patrimonializzarsi, a costi molto contenuti, attraverso questo strumento. E la norma può non mancare di una certa efficacia ed un certo interesse, per i contribuenti potenzialmente interessati.
[1] Art. 110 D.L. 104/20