In caso di violazione dei propri doveri nell’esercizio della sua attività il revisore può incorrere in conseguenze di natura penale, civile o amministrativa. Responsabilità Civile La responsabilità civile del revisore emerge da un suo comportamento doloso o colposo, in quest’ultimo caso si parla di negligenza professionale, e da inadempienze o errori di una gravità tale […]
In caso di violazione dei propri doveri nell’esercizio della sua attività il revisore può incorrere in conseguenze di natura penale, civile o amministrativa.
La responsabilità civile del revisore emerge da un suo comportamento doloso o colposo, in quest’ultimo caso si parla di negligenza professionale, e da inadempienze o errori di una gravità tale da esercitare un significativo riflesso sul giudizio di revisione espresso e, conseguentemente, arrecare ad altri un danno.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art 15 del D.Lgs 39/2010 che sancisce la responsabilità solidale dei revisori e delle società di revisione tra di loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l’incarico, dei suoi soci e dei terzi per i danni provocati dall’inadempimento ai propri doveri[1]. Afferma altresì che vi è responsabilità solidale tra i responsabili della revisione e dei dipendenti, con la precisazione che gli stessi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo[2]. Infine, l’azione nei confronti del revisore si prescrive nel termine di 5 anni a decorrere dalla data della relazione di revisione[3].
La ratio legis del legislatore è da identificare nella volontà di equiparare la responsabilità degli amministratori con quella dei revisori in modo da porre sullo stesso piano chi non rispetta la legge e chi è chiamato a controllarlo.
La responsabilità del revisore è duplice, da un lato è contrattuale perché dalla sottoscrizione del “contratto” derivano obblighi nei confronti della società che conferisce l’incarico, e dall’altro è extracontabile perché il revisore ha delle responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholders.
Affinché un revisore possa essere ritenuto responsabile civilmente è necessario che sussistano alcune condizioni tra le quali:
• La violazione da parte del revisore dei principi di revisione
• La sussistenza del danno lamentato
• L’esistenza di un nesso tra pregiudizio lamentato e presunto comportamento inadempiente o illecito da parte del revisore
Occorre precisare che il revisore è inadempiente o in errore solo se è venuto meno ai doveri specifici attribuiti per legge oppure se ha applicato erroneamente i principi di revisione e questo ha causato un danno. Non è ritenuto responsabile nel caso in cui non abbia potuto conoscere o identificare fatti fraudolenti o errori malgrado la diligente applicazione dei principi di revisione.
Il D.Lgs 39/2010 oltre a sanzioni amministrative prevede anche specifiche fattispecie di reato penale, tra le quali ricordiamo: falsità nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione, corruzione, compensi illegali e illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione. A tutti questi reati viene sempre aggiunta l’aggravante dell’aver provocato alla società un danno di entità rilevante. In relazione alla tipologia di reato commesso è previsto l’arresto da 1 a 5 anni oltre al pagamento di sanzioni pecuniarie.
Le violazioni del revisore possono rilevare anche sul piano amministrativo e possono tradursi in sanzioni amministrative da parte della CONSOB oppure dal MEF. Il primo è competente nel caso di violazioni commesse dal revisore con incarichi di interesse pubblico, la seconda invece su tutti gli altri.
Le sanzioni possono essere di quattro tipi, in relazione alla gravità della violazione:
• Disciplinari: avvertimento e censura;
• Pecuniarie,
• Interdittive, sospensione, revoca o cancellazione dal registro nei casi più gravi;
• Informative o coercitive, pubblicazione della sanzione o ordine di eliminare l’infrazione.