L’Organismo Italiano di Contabilità “OIC”, lo scorso 8 novembre 2021, ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile nazionale OIC 34 relativo ai ricavi, la cui applicazione sarà prevista a partire dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o data successiva.
Il nuovo principio contabile OIC – 34, attualmente in bozza per la consultazione, ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi, nonché delle transazioni che comportano l’iscrizione di componenti positivi all’interno della voce A1) – Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile.[1] Sulla base di questo assunto sono da ritenersi escluse dall’applicazione di tale principio le transazioni classificate nella voce A5) – Altri ricavi e proventi, le transazioni che non hanno finalità commerciale e i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione.
Il focus del nuovo principio è in particolare sulle tecniche contabili volte alla preventiva identificazione e successiva valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione. Per unità elementare di contabilizzazione si intende la singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente.[2]
Ai fini della corretta rilevazione del ricavo, secondo il nuovo principio, dovranno essere seguite le seguenti fasi di lavoro:
Lo scopo del principio è quello di agevolare il redattore di bilancio nella rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, ossia quei contratti che prevedono più unità di contabilizzazione.
La prima fase è caratterizzata dalla determinazione del prezzo complessivo del contratto, il quale deve indicare separatamente, se presente, la valorizzazione delle componenti variabili dello stesso, eventuali importi pagati al cliente e, se applicabile, l’effetto di attualizzazione se i termini di pagamento sono oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale.
In questa fase è fondamentale quindi l’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione. Nello specifico devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
La separazione delle singole unità elementari non è fattibile quando:
Una volta individuate le unità elementari di contabilizzazione sarà necessario procedere alla valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata.
Il prezzo complessivo deve essere allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità incluse nel contratto. I prezzi di vendita sono da considerarsi al netto degli sconti normalmente praticati.
In ultima istanza, una volta avvenuta la valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione si dovrà procedere alla rilevazione dei ricavi, a seconda che si tratti di vendita beni o di prestazioni di servizi. Per quanto queste ultime, la bozza di principio prevede che i ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere attendibilmente quantificato. La bozza di principio chiarisce inoltre che, qualora la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.
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[1] Art. 2425 – Codice Civile – Contenuto del Conto Economico – Gazzetta Ufficiale