Gli aumenti di capitale sociale possono essere a pagamento, gratuiti oppure misti. Gli aumenti a pagamento La prima tipologia, ovvero quelli a pagamento, consiste in conferimenti in denaro o in natura e può comprendere un eventuale sovrapprezzo che confluirà in una riserva di capitale all’interno del patrimonio netto. Vediamone un esempio: Gli azionisti della Gamma […]
Gli aumenti di capitale sociale possono essere a pagamento, gratuiti oppure misti.
La prima tipologia, ovvero quelli a pagamento, consiste in conferimenti in denaro o in natura e può comprendere un eventuale sovrapprezzo che confluirà in una riserva di capitale all’interno del patrimonio netto. Vediamone un esempio:
Gli azionisti della Gamma S.p.A. deliberano un aumento di capitale sociale pari a 50.000€ attraverso l’emissione di 50.000 azioni dello stesso valore nominale di quelle già emesse 1€, da assegnare agli azionisti al prezzo di € 2.
In tal modo l’aumento di capitale sociale è pari a 50.000€, la riserva sovrapprezzo è costituita dalla differenza tra il valore nominale (1€) e il prezzo di emissione (2€) e quindi 50.000€.
Il conto “Versamenti c/aumento CS” rappresenta una collocazione temporanea della variazione economica di aumento del capitale sociale, ciò è dovuto al fatto che la delibera di aumento del capitale sociale deve essere depositata presso il Registro delle Imprese[1] e affinché ciò avvenga sono necessari tempi tecnici.
In questo lasso di tempo che intercorre tra la delibera e il suo deposito, l’aumento viene fatto transitare da un conto ad hoc che verrà chiuso nel momento in cui la pratica si perfezionerà con l’iscrizione al registro. Di seguito la rilevazione contabile:
Il passo successivo, trattandosi di una S.p.A. è quello di effettuare il versamento del 25% dell’aumento di capitale deliberato come da indicazione del Codice Civile[2], oltre all’intero soprapprezzo:
Riportiamo di seguito i mastrini coinvolti nell’operazione sopra rappresentata, ai fini di una più semplice comprensione delle dinamiche intervenute nel bilancio della società:
Possiamo concludere che:
È possibile aumentare il capitale sociale gratuitamente avvalendosi di riserve accantonate precedentemente. Questo passaggio non comporta un aumento del patrimonio aziendale ma solamente una differente classificazione al suo interno.
Le riserve utilizzabili a tal fine sono sostanzialmente tre:
Vediamone un esempio:
Gli azionisti della Gamma S.p.A. deliberano un aumento gratuito di capitale sociale pari a 100.000€ l’impiego della riserva straordinaria per 50.000€, della riserva sovrapprezzo azioni per 30.000€ e la parte restante tramite riserva di rivalutazione monetaria. Il valore nominale delle azioni emesse è pari a 1€:
Come si può vedere dalla registrazione l’operazione comporta un “ricollocamento” di poste all’interno del patrimonio netto della società.
Esistono differenti modalità attraverso le quali è possibile che il capitale sociale venga diminuito, ad esempio per:
Riduzione per decisione volontaria o recesso soci
Qualora siano presenti i requisiti minimi stabiliti dalla legge[4] è possibile ridurre il capitale sociale attraverso il rimborso di azioni ai propri soci.[5]:
Queste scritture evidenziano come l’operazione comporti: una riduzione del capitale sociale, il sorgere di un debito nei confronti dei soci per il rimborso delle quote che verrà chiuso formalmente con il pagamento tramite istituto bancario.
Gestione delle perdite d’esercizio e riduzione del capitale sociale
Se il capitale sociale diminuisce di oltre 1/3[6] in conseguenza di perdite, gli amministratori devono provvedere al ripristino.
Vediamo innanzitutto come può essere gestita una perdita di esercizio, prima che questa arrivi ad intaccare il capitale sociale. Nel dettaglio può essere rinviata al futuro oppure ripianata nell’esercizio.
Qualora la perdita venga rinviata all’esercizio successivo avremo:
Viceversa la perdita può essere ripianata direttamente dai soci, oppure attraverso l’impiego di riserve disponibili, vediamo entrambi i casi.
Attraverso questa registrazione la società rileva la chiusura della perdita d’esercizio e il sorgere del credito vantato nei confronti delle azioni, che verrà chiuso nel momento del versamento da parte del socio.
È infine possibile ripianare la perdita d’esercizio attraverso l’impiego di riserve disponibile, in tal caso avremo:
Riduzione tramite acquisto di azioni proprie e conseguente annullamento
Il codice civile, all’articolo 2357 comma ter[7] stabilisce che qualora l’assemblea soci deliberi un acquisto di azioni proprie è necessario l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva negativa di pari importo. La finalità del legislatore è quella di evitare l’annacquamento del capitale sociale. Infatti l’acquisto di azioni proprie non dà luogo ad un effettivo incremento patrimoniale, per cui all’iscrizione all’attivo del valore delle azioni proprie, deve seguire l’iscrizione al passivo dello stato patrimoniale di un’apposita riserva contabile. Tale riserva consiste in una mera posta correttiva del bilancio e non può essere utilizzata come le riserve ordinarie.
Le registrazioni contabili dell’acquisto di azioni proprie finalizzato alla riduzione del capitale sociale sono le seguenti:
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[1] Art. 2444 – Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.
[2] Art. 2439 – Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.
[3] Art. 2431 – Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430.
[4] Art. 2327 La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
[5] Art. 2445 La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dall’art. 2327
[6] Art. 2446 – Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [art. 2413], gli amministratori [art. 2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
[7] L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo