29 Luglio 21

La sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale a copertura di perdite durante il periodo COVID-19

Tra gli interventi del “Decreto Liquidità” vi è la possibilità di “sterilizzare” gli effetti della perdita d’esercizio sul capitale sociale, ma lo stesso Decreto non chiarisce come gestire la problematica. Vediamo perchè… Il Codice Civile agli articoli 2446[1] e 2447 per le società a responsabilità limitata, e agli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società […]

Tra gli interventi del “Decreto Liquidità” vi è la possibilità di “sterilizzare” gli effetti della perdita d’esercizio sul capitale sociale, ma lo stesso Decreto non chiarisce come gestire la problematica. Vediamo perchè…

Il Codice Civile agli articoli 2446[1] e 2447 per le società a responsabilità limitata, e agli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società per azioni, impone la riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite superiori a un terzo dello stesso e nel caso in cui non fosse possibile ripristinarlo, al di sopra di tale soglia, lo stesso codice stabilisce l’obbligo di sciogliere la società[2].Il Decreto Liquidità, emesso in data 8 aprile 2020 nel pieno della pandemia da COVID-19 è andato ad intervenire su questi articoli, considerando il periodo e i probabili e potenziali effetti negativi che la pandemia avrebbe avuto sulle imprese italiane, il Governo ha previsto la possibilità di “cristallizzare” la perdita senza incorrere negli obblighi previsti dal Codice Civile per il ripristino del capitale al di sopra della soglia prefissata.

Nel Decreto tuttavia, non era chiaro cosa sarebbe successo “dopo”, ovvero che fine avrebbe fatto quella perdita “sospesa”, se doveva essere coperta, in che modi e soprattutto in quali tempi.

La Legge di bilancio 2021[3] ha provveduto a colmare questo vuoto interpretativo. Al comma 266 ripropone la non applicazione dei meccanismi di protezione del capitale sociale dettati dal Codice Civile estendendo la norma oltre il termine del 31 dicembre 2020 e ha provveduto a dettare una disciplina specifica, la quale  ha previsto  per le  società che vedono ridursi il proprio capitale di oltre un terzo, un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del bilancio per riassorbire la perdita, tramite l’impiego di utili degli esercizi successivi o, nella peggiore delle ipotesi tramite futuri aumenti di capitale.  Rimane l’obbligo in capo agli amministratori di convocare l’assemblea e presentare l’informativa sull’andamento della società ma l’assemblea avrà una duplice possibilità: da un lato potrà deliberare le modalità di ripristino del capitale sociale come prevede la normativa nella sua ordinarietà oppure dall’altro potrà optare per il rinvio della decisione fino al massimo del quinto esercizio successivo, ovvero all’assemblea per l’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2025.

Se si dovesse optare per questa seconda opzione, dal punto di vista contabile la perdita dell’esercizio 2020 dovrà essere contabilizzata nel passivo, alla voce “VIII – Utile (perdita) portato a nuovo” separatamente da altre perdite portate a nuovo, le quali non sono ammesse a questo tipo di agevolazione.  Per quanto riguarda invece, l’informativa da allegare al fascicolo di bilancio, è fatto obbligo agli amministratori indicare in Nota Integrativa in appositi prospetti: il dettaglio delle perdite, la separazione tra perdite “agevolate” e non, ed eventuali movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Rimangono tuttavia aperti alcuni quesiti, tra i quali il trattamento di eventuali perdite che riducono il capitale sociale oltre un terzo, sorte nell’esercizio 2021 o successivi. È lecito pensare che questa “agevolazione” sia stata introdotta dal Legislatore come misura prettamente emergenziale e che renda possibile l’eccezione per il solo anno 2020, quello che si spera essere il più colpito dalla pandemia COVID-19. Tuttavia nel testo normativo non c’è specifico riferimento alla possibilità di utilizzare questa facoltà anche per esercizi successivi al 2020. Per cui se in esercizi successivi al 2020 il capitale sociale dovesse scendere al di sotto di un terzo a causa di perdite d’esercizio, dovrà essere convocata l’assemblea per deliberare il reintegro dello stesso, seguendo l’iter ordinario previsto dal Codice Civile.

Un ulteriore quesito riguarda l’eventuale “quantificazione del terzo” di riduzione per il capitale sociale, dovrà esso essere calcolato al netto della perdita “sospesa” 2020 oppure al lordo? Appare chiaro che il capitale sociale viene ridotto a causa della perdita del 2020 e quindi in tal caso andrebbe considerato al lordo, tuttavia si potrebbe inoltre pensare che il Legislatore avesse inteso la sospensione come totale, cioè in tutti i sensi, anche ai fini del calcolo in questione. Sarà quindi, necessario un ulteriore intervento da parte del legislatore a chiarire questi dubbi interpretativi.


[1] Ai commi 2 e 3

[2] Art. 2484 comma 1) n.4  e art 2455-duodecies

[3] Pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2020.Legge 178-2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.


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