14 Ottobre 21

Il Codice della crisi e dell’insolvenza: approvato dal Senato il decreto di conversione. Slitta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo

Il Governo Draghi ha posto la questione di fiducia sull’emendamento di conversione del D.L. 118/2021 che è stato approvato in data 13 ottobre 2021 dal Senato e passerà all’esame della Camera, che dovrà approvarlo o rigettarlo entro il 23 ottobre. Con l’emanazione del D.L. 24 Agosto 2021 n.118[1]   il Legislatore ha introdotto una serie di […]

Il Governo Draghi ha posto la questione di fiducia sull’emendamento di conversione del D.L. 118/2021 che è stato approvato in data 13 ottobre 2021 dal Senato e passerà all’esame della Camera, che dovrà approvarlo o rigettarlo entro il 23 ottobre.

Con l’emanazione del D.L. 24 Agosto 2021 n.118[1]   il Legislatore ha introdotto una serie di nuove misure di supporto alle imprese per consentire loro di superare gli effetti negativi causati dalla pandemia COVID-19.

Tra gli interventi previsti vi è il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.lgs 12 gennaio 2019 n.14[2]  o “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”. La sua entrata in vigore è già stata posticipata in passato e ad oggi è fissata per il 15 maggio 2022, mentre per quanto riguarda gli “strumenti di allerta” entreranno in vigore dal 2024.

Cosa si intende per crisi di impresa e per stato di insolvenza?

L’art. 2, comma 1, lettera a) [3]   specifica cosa debba intendersi per crisi:
lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
L’insolvenza invece viene definita dallo stesso articolo come:
“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;”
Si tratta di due condizioni di difficoltà collegate tra loro, infatti un’impresa in crisi se non si adopera per affrontare la propria situazione va incontro inevitabilmente all’insolvenza. Tuttavia questa sequenza non si verifica necessariamente, infatti se “curata” per tempo la condizione di crisi può essere reversibile, prevenendo quindi l’insorgere dell’insolvenza.
Attraverso l’introduzione del Codice della crisi e dell’insolvenza il legislatore vuole appunto “prevenire” una potenziale situazione di difficoltà, infatti intervenendo prima che la crisi diventi irreversibile le possibilità di salvare l’impresa sono molto più concrete.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza ha due fondamenti: l’obbligo per l’impresa di dotarsi di efficaci assetti organizzativi e l’introduzione dei sistemi di allerta.
La pandemia ha comportato un rallentamento nel processo di riforma avviato dal Legislatore, tuttavia tale processo non si è completamente arrestato tantoché in data 13 ottobre 2021 l’esecutivo Draghi ha apposto la fiducia sul testo di conversione del Decreto al Senato che l’ha approvato e il cui esame passa ora alla Camera dei Deputati.  L’apposizione della fiducia da parte del Governo al testo di riforma sta a significare quanto il tema sia importante, rilevante e attuale.
Per quanto riguarda il ruolo del revisore legale tra le novità di maggior rilievo contenute nel Codice vi è senza ombra di dubbio l’allargamento della platea dei soggetti obbligati alla nomina del revisore o dell’organo di controllo, attraverso l’inclusione delle società a responsabilità limitata (e delle cooperative) grazie alla modifica dei parametri superati i quali scatta l’obbligo. Per consultare la normativa attuale si rimanda a un altro nostro
approfondimento.
A seguito dell’introduzione del Codice saranno obbligati alla nomina del revisore o dell’organo di controllo:

  1. le società che redigono il bilancio consolidato;
  2. la società che controlli una società obbligata alla revisione dei conti;
  3. tutte quelle società che per DUE esercizi consecutivi abbiano superato almeno UNO dei seguenti limiti:

• totale attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di €;
ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di €;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità;

L’obbligo viene meno quando per TRE esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei limiti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale contenute nella normativa per le società per azioni.
Il termine per la nomina sarebbe dovuto intervenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021, cioè nel 2022. Tuttavia l’emendamento da poco approvato dal Senato inserisce un nuovo articolo[4], l’art 1-bis con il quale proroga l’entrata in vigore della normativa all’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2022 e quindi nel 2023.


[1] DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché’ ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (21G00129) (GU Serie Generale n.202 del 24-08-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2021

[2] Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – supplemento ordinario

[3] Dispositivo dell’art. 2 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza PARTE Prima – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Titolo I – Disposizioni generali, Capo I – Ambito di applicazione e definizioni

[4]Fascicolo iter ddl s. 2371 conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 «art. 1-bis. – (proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative) – 1. All’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”


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