06 Agosto 21

Gli eventi successivi

Il bilancio d’esercizio può essere influenzato da eventi che avvengono nel periodo successivo alla data di riferimento del bilancio e Il revisore deve necessariamente tenerne conto. Come elencato nel principio di revisione internazionale ISA 560[1] possiamo individuare due tipologie di “eventi successivi”: quelli che forniscono evidenza di condizioni che esistevano alla data di riferimento del […]

Il bilancio d’esercizio può essere influenzato da eventi che avvengono nel periodo successivo alla data di riferimento del bilancio e Il revisore deve necessariamente tenerne conto.

Come elencato nel principio di revisione internazionale ISA 560[1] possiamo individuare due tipologie di “eventi successivi”:

  • quelli che forniscono evidenza di condizioni che esistevano alla data di riferimento del bilancio;
  • quelli che forniscono evidenza di condizioni che sono emerse successivamente alla data di chiusura del bilancio.

A questo dettato è direttamente connesso il principio di revisione internazionale ISA 700[2] che impone al revisore l’obbligo di considerare, ai fini della redazione della relazione di revisione, l’effetto degli eventi e delle operazioni di cui sia venuto a conoscenza e che si siano verificati dalla chiusura dell’esercizio alla data di emissione della relazione di revisione.

Di fronte a questa tipologia di eventi il revisore è chiamato ad acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati che gli consentano di stabilire se questi eventi comportino la necessità di apportare rettifiche al bilancio, nel rispetto del quadro normativo e informativo, e soprattutto valutare se la conoscenza di questi eventi comporti un cambiamento o una rettifica al giudizio espresso nella relazione di revisione.

Il periodo che intercorre tra la chiusura dell’esercizio e la data di approvazione dello stesso può variare da società a società, ricordiamo che la relazione di revisione deve indicare una data antecedente i 15 giorni[3] della data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, salvo rinuncia ai termini da parte dei soci.

Si tratta di un lasso di tempo nel quale possono verificarsi molteplici eventi oppure il revisore può venire a conoscenza di fatti che alla data di chiusura dell’esercizio non conosceva. In uno scenario così incerto possiamo delineare tre situazioni potenziali che si potrebbero verificare in base al momento nel quale si verifica l’evento:

  • Eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data di relazione di revisione. Come enunciato dal principio ISA 700 il revisore è obbligato a prendere evidenza di tutti i fatti ed eventi intercorsi tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di emissione della relazione di revisione e deve adottare le opportune procedure di revisione a tal fine e giungere alla più completa comprensione dell’evento e stabilire se quest’ultimo comporta comporti rettifiche o informativa nel bilancio in conformità con il quadro normativo.
Qualora l’evento abbia generato riflessi, rettifiche o modifiche rilevanti il revisore è obbligato[4] a richiedere alla direzione o ai responsabili di governance attestazione scritta che attesti la corretta informativa nel fascicolo di bilancio.
  • Eventi venuti a conoscenza del revisore ad una data successiva all’emissione della relazione di revisione. Il revisore non è obbligato a svolgere procedure di revisione successive alla data della propria relazione, tuttavia se successivamente alla data di relazione, ma prima dell’assemblea di approvazione, il revisore viene a conoscenza di fatti che se conosciuti alla data della propria relazione avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione, egli deve necessariamente discutere l’aspetto con la direzione, stabilire se il bilancio necessita di modifiche e in tal caso svolgere indagini su come la direzione intenda affrontare l’aspetto nel fascicolo di bilancio. Se l’organo amministrativo effettua una modifica il revisore deve:
    1. Rivedere le procedure di revisione utilizzate;
    2. Predisporre una nuova relazione di revisione sul bilancio modificato.
  • Fatti di cui il revisore viene a conoscenza ad una data successiva all’approvazione del bilancio. Come nel caso precedente il revisore non è obbligato a svolgere procedure di revisione successive alla data della propria relazione, tuttavia se successivamente alla data di approvazione del bilancio, il revisore viene a conoscenza di fatti che se conosciuti alla data della propria relazione avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione, egli ne deve discutere con la direzione e stabilire se si tratta di un evento rilevante o meno. Nel caso in cui la direzioni effettui una modifica il revisore è chiamato a svolgere procedure di revisione opportune in relazione alla modifica e riesaminare le misure poste in essere dalla direzione per assicurarsi che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedente siano informati della modifica. Una volta effettuate le proprie opportune verifiche, il revisore deve procedere all’emissione di una nuova relazione di revisione datata non prima della data di redazione del bilancio modificato, nella quale inserirà una nota informativa relativo alle modifiche apportate al bilancio precedentemente approvato. Se la direzione non pone in essere le misure necessarie ad assicurare l’informativa a tutti coloro che hanno precedentemente approvato il bilancio e non redige un bilancio modificato, come richiesto dal revisore, quest’ultimo deve notificare alla direzione che intraprenderà azioni volte a prevenire che si faccia affidamento in futuro sulla relazione di revisione.

[1] Paragrafo 2 e seguenti

[2] Principio ISA 700 – Formazione del Giudizio e relazione sul bilancio paragrafo A40

[3] Art 2429 C.C. comma 3: Il bilancio, con le copie integrali  dell’ultimo  bilancio  delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo  bilancio  delle   società   collegate,   deve   restare depositato in  copia  nella  sede  della  società,  insieme  con  le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei  conti,  durante  i  quindici  giorni  che precedono l’assemblea,  e  finche’  sia  approvato.  I soci possono prenderne visione.

[4] Principio Internazionale (ISA Italia) 580, “Attestazioni Scritte”.  paragrafo 3


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